La legge “PACTE” e il nuovo quadro normativo francese per i provider di servizi di cripto-asset

20/06/2019

Il Parlamento francese ha emanato la legge PACTE, che introdurrà un nuovo quadro normativo applicabile alle Initial Coin Offering (solo per gli utility token) e a molteplici categorie di “provider di servizi di cripto-asset”, dove tali asset virtuali non sono considerati strumenti finanziari ai sensi della direttiva MiFID II.

Questo quadro giunge a un punto di svolta nella storia delle normative europee volte a disciplinare il mercato dei cripto-asset: a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del parere formulato da ESMA e ABE alla Commissione europea1 e proprio quando il vice-presidente Dombrovskis ha ribadito la necessità di ridefinire l’approccio normativo europeo, alla luce delle innovazioni finanziarie e, più nello specifico, dei cripto-asset2.

Un approccio innovativo

Ai sensi della legge francese, i provider di servizi di cripto-asset costituiti in Francia avranno la possibilità di adottare un “regime facoltativo”. Se lo fanno, dovranno conformarsi a tutti i requisiti previsti e saranno sottoposti all’autorità dell’AMF in veste di “provider autorizzati di servizi di cripto-asset”. Se invece decidono di non optare per tale regime, i provider di diritto francese potranno comunque svolgere le proprie attività senza essere sospettati di condotta illecita. In altre parole, non appena il fornitore di servizi di cripto-asset decide di adottare il regime facoltativo, tutti i requisiti applicabili ai sensi di tale regime cessano di essere opzionali.

Tra i servizi associati ai cripto-asset3 che saranno regolati dal regime facoltativo si annoverano:

  • la fornitura di un portafoglio digitale,
  • la fornitura di una borsa per negoziare criptovalute contro monete legali,
  • la fornitura di una borsa per negoziare criptovalute contro altre criptovalute,
  • la gestione di una piattaforma di trading per criptovalute,
  • l’esecuzione di ordini relativi a cripto-asset per conto dei clienti,
  • la gestione di un portafoglio di cripto-asset,
  • la consulenza agli investimenti in materia di cripto-asset,
  • la sottoscrizione di cripto-asset sulla base di un impegno irrevocabile,
  • il collocamento di cripto-asset sulla base di un impegno irrevocabile e
  • il collocamento di cripto-asset senza impegno irrevocabile.

Per ottenere l’autorizzazione dell’AMF, i provider di servizi di cripto-asset di diritto francese dovranno rispettare in modo permanente vari requisiti applicabili, ad esempio, ai rischi operativi, di frode e per la sicurezza, ai meccanismi di controllo interno, alla resilienza dei sistemi IT e ai potenziali conflitti d’interesse.

Il legge PACTE definisce vincoli aggiuntivi ai quali i provider autorizzati dovranno conformarsi in modo continuativo, ad esempio gli obblighi di comunicare con i rispettivi clienti in modo chiaro e accurato e di non fornire informazioni fuorvianti (anche nell’ambito delle comunicazioni di marketing), pubblicare la politica tariffaria vigente e predisporre una politica efficace per la gestione dei reclami. Tale progetto di legge definisce inoltre requisiti specifici per ciascuno dei servizi elencati in precedenza. Nel decreto saranno illustrati i dettagli dei requisiti applicabili.

Specificità relative a requisiti AML/CFT più rigorosi

Una specifica deroga alla natura opzionale del regime riguarda i requisiti AML/CFT4. Ai sensi del progetto di legge PACTE nella sua versione attuale, alcuni provider di servizi di cripto-asset (quando erogano i servizi indicati ai punti i e ii) saranno tenuti a “registrarsi” presso l’AMF e a conformarsi agli obblighi AML/CFT previsti dalla legge francese. Questa registrazione5 è obbligatoria e l’AMF pubblicherà regolarmente un elenco di “provider registrati di servizi di cripto-asset”. In mancanza dell’iscrizione presso l’AMF, non sarà consentito erogare i servizi indicati ai punti (i) e (ii). Questo nuovo regime consentirà alla Francia di essere all’avanguardia nell’innovazione normativa, non solo in Europa ma anche a livello globale. Sono state di recente condotte molteplici iniziative in tutto il mondo per regolare le innovazioni in ambito finanziario, soprattutto in Asia (in particolare a Singapore e Hong Kong, dove sono state definite apposite normative). Sull’altra sponda dell’Atlantico, alcune recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente della SEC6, Jay Clayton, tendono a dimostrare un consenso crescente nella comunità normativa riguardo alla necessità di innovare nel rispetto delle leggi.

La Francia ha giocato d’anticipo, nel tentativo di attrarre società che, potendo contare su un quadro normativo credibile, intendono espandersi in Europa.

Spetta ora alle istituzioni europee fare tesoro di questi sviluppi nazionali per formulare un quadro coerente a livello dell’UE.

I benefici di un quadro normativo

Il nuovo quadro definito nella legge PACTE e dedicato ai player “cripto” rappresenta una svolta epocale, in primo luogo, da una prospettiva legislativa e, in secondo luogo, per il modo in cui viene preso in considerazione un nuovo ambito economico e tecnologico. Attingendo a normative esistenti che si sono rivelate efficaci in altri segmenti della finanza e adattandole a un nuovo paradigma, introducendo altresì un innovativo regime facoltativo, la Francia dimostra la sua capacità di raccogliere la sfida, diversamente da altre giurisdizioni più conservative.

L’universo dei cripto-asset ha in effetti bisogno di regulator innovativi in grado di comprendere le caratteristiche e il funzionamento dei nuovi modelli di business, garantendo ai rispettivi player la tutela legale richiesta per sviluppare ulteriormente le proprie attività.

Applicare la legge a ogni costo fino a quando diventerà obsoleta non è pertanto una soluzione. Anche ignorare prassi normative che si sono dimostrate valide sarebbe un errore. Pertanto, in ambito finanziario non è sempre necessario disciplinare ogni singolo aspetto, bensì adattare le normative a un contesto decentralizzato che si basa su nuovi protocolli IT e che ora deve essere preso in esame nell’elaborare concetti e definizioni legali. Affermare che “il codice è legge” sarebbe inappropriato. È vero piuttosto il contrario. La legge deve comprendere il codice e integrarlo nella sua logica e formulazione. Si tratta oggi di intervenire sul modo in cui viene redatta la legge, in particolare quella europea, per consentirle di adattarsi agli sviluppi tecnologici associati alla blockchain con sufficiente rapidità, senza essere di ostacolo allo sviluppo di player europei. L’ambizione e la reattività dell’Europa, la capacità di comprendere i modelli di business “interni alla catena”, l’esperienza maturata con le precedenti normative e il loro successivo adattamento costituiscono le basi necessarie per applicare con successo la legge alla blockchain e, più nello specifico, al settore dei cripto-asset, attualmente alla ricerca di una sicurezza giuridica.

(1) ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), “Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets”, 9 gennaio 2019. ABE (Autorità bancaria europea), “Report with advice for the European Commission”, 9 gennaio 2019.
(2) Discorso del vice-presidente Dombrovskis in apertura della terza “Afore Fintech Conference” annuale, febbraio 2019.
(3) La definizione di ciascuno di tali servizi sarà contenuta in un decreto. È probabile che tale decreto sia pubblicato nella primavera del 2019.
(4) Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.
(5) In questo contesto, per registrazione si intende una “dichiarazione” e differisce dall’autorizzazione (la licenza che sarà concessa dall’AMF ai provider che decidono di adottare il regime facoltativo). Ai fini della registrazione, i dirigenti delle entità dovranno dimostrare di essere in possesso di requisiti di competenza e onorabilità.
(6) https://coincenter.org/tiles/2019-03/clayton-token-response.pdf