
Asset digitali e tecnologie a registro distribuito: creare un quadro comune per le operazioni finanziarie
Oscar Maffioletti, Deputy General Manager Staff di Société Générale Securities Services (SGSS), analizza come gli asset digitali e le tecnologie a registro distribuito stanno trasformando gli standard operativi, le infrastrutture finanziarie e i quadri normativi.
Questo articolo fa parte di una serie di tre:
Questa seconda pubblicazione si concentra sui flussi di lavoro operativi e sulle infrastrutture, elementi essenziali per la creazione di un quadro comune.
Verso un quadro di riferimento comune
Lo sviluppo di un ecosistema finanziario digitale dipende da standard comuni e infrastrutture , plasmati da associazioni leader nel settore finanziario e organismi sovranazionali con l’obiettivo di delineare un quadro unificato per l’integrazione degli asset digitali.
Tra le iniziative principali figurano:
Il Comitato di Basilea, che integra le cripto-attività nei requisiti prudenziali. Il Comitato di Basilea, in linea con l’approccio delle Autorità europee di vigilanza (ESAs) e della Banca centrale europea, ha avviato un dialogo con il mercato per recepire le sfide poste dalle cripto-attività e dalle DLT negli standard dei requisiti prudenziali. L’attenzione si concentra sulla necessità di rispettare i requisiti patrimoniali e di svolgere le attività connesse alla corretta classificazione degli asset digitali nel gruppo 1 o 2, fondamentali per i calcoli prudenziali. Tali obblighi riguardano sia le banche che emettono cripto-attività sia quelle che intendono offrire servizi correlati. Il fattore tecnologico dell’emissione assume quindi una rilevanza che deve essere adeguatamente valutata e bilanciata rispetto alle relative opportunità di business. Va osservato che il Comitato di Basilea, cogliendo appieno la portata innovativa del fenomeno, continuerà il dialogo con gli operatori coinvolti, al fine di rivedere e riconsiderare elementi dei requisiti prudenziali, in particolare riguardo alla custodia delle cripto-attività.
L’Association of National Numbering Agencies (ANNA), che ha adeguato i codici ISIN rispetto agli asset digitali. Nel 2019 ANNA ha istituito una task force interna con l’obiettivo di comprendere come assistere il settore affinché sfrutti efficacemente i potenziali miglioramenti associati all’uso delle nuove tecnologie. Sulla base dei risultati ottenuti da questa task force, è stato successivamente deciso di rendere i codici ISIN indipendenti dalla tecnologia di emissione e circolazione dell’asset: questa scelta è stata formalizzata nelle linee guida pubblicate nel giugno 2023 e successivamente aggiornate.
SWIFT, che svolge un ruolo chiave nel plasmare reti, standard di comunicazione e infrastrutture. Oltre alle importanti iniziative volte ad aggiornare le proprie infrastrutture, l’introduzione alcuni anni fa del campo opzionale 36D nello standard dei propri messaggi, che consente di gestire il tipico numero di cifre decimalinecessario per le quantità di cripto-attività, ha rappresentato il primo passo significativo.
Con specifico riferimento agli standard di Basilea, vi sono due elementi sui quali è utile soffermarsi:
La moneta di banca centrale digitale (CBDC) è esclusa dal perimetro, riducendo almeno due voci di costo nei business plan delle iniziative.
Liquidità e volatilità delle cripto-attività: queste caratteristiche aggiungono elementi di rischio rispetto agli asset tradizionali, influenzando la classificazione ai sensi dei requisiti prudenziali, al punto da determinare, in casi estremi, la non idoneità come garanzia nelle operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.
Focus sull’Italia: un dialogo normativo costruttivo
In Italia, è in corso da tempo un dialogo tra SGSS, la Banca d’Italia, la Consob e le associazioni di categoria (ABI, ASSOGESTIONI, AMF ITALIA). Dal 2024, in virtù dell’introduzione del regime di circolazione digitale previsto dal “Decreto Fintech”1, il confronto è diventato ancora più rilevante. Il decreto fornisce infatti un quadro normativo di primo livello, ma non sufficiente per poter operare nel nuovo ecosistema digitale. Infatti, sono necessari aggiornamenti della normativa di secondo livello, ad esempio riguardo al post-trading o al ruolo della banca depositaria. Il confronto con le istituzioni è, ancora una volta, cruciale per agire con abilità, serenità e decisione nei nuovi scenari di opportunità per i clienti.
Per gli intermediari italiani, un riferimento chiave è rappresentato dalle Comunicazioni della Banca d’Italia del giugno 2022 e luglio 20242, che enfatizzano le competenze interne, la comprensione e l’adeguata gestione di nuovi elementi di rischio nelle strutture aziendali, al fine di poter esplorare adeguatamente la tecnologia DLT e, in particolare, i casi d’uso relativi ai pagamenti in valute digitali qualificate come EMT ai sensi del MiCAR (Regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività)3.
Con specifico riferimento alla catena di valore dei Fondi di investimento, la discussione e la collaborazione con Assogestioni hanno portato alla stesura di un importante documento: le “Linee guida sui fondi digitali italiani”. Questo documento fornisce alle società di gestione del risparmio e ai loro interlocutori una guida, solido punto di raccordo tra norma e pratiche di mercato, utile per il lancio di iniziative digitali in materia di cripto-attività e DLT nel settore dei fondi di investimento.
A maggio 2025, la European Fund and Asset Managers Association (EFAMA) ha pubblicato lo studio “Tokenisation, a Buy-Side Practitioner’s Guide”. Si tratta di un’analisi dei regolamenti in vigore nei principali Paesi europei e nel Regno Unito, che offre quindi un quadro sintetico di grande utilità per gli operatori.
Favorire un’integrazione sicura ed efficiente
L’adozione di norme comuni e lo sviluppo di infrastrutture adeguate rimangono, in sintesi, due elementi fondamentali per garantire l’efficienza e la sicurezza nel nuovo ecosistema finanziario. Solo un quadro condiviso consentirà la piena integrazione tra gli operatori e promuoverà la crescita del mercato.
Oscar Maffioletti, Deputy General Manager Staff, Societe Generale Securities Services
Sources:
- Decreto legge del 17 marzo 2023, n. 25 convertito con modifiche dalla legge del 10 maggio 2023, n. 52
- Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività - Giugno 2022; Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (“MiCAR”), Comunicazione della Banca d’Italia - Luglio 2024
- La posizione corrente della Banca d’Italia, come noto, rispetto alle valute digitali un-backed parte dallo scoraggiarne l’utilizzo, il che include la relativa offerta di servizi. . Si tratta di motivazioni ben espresse che, a giudizio di chi scrive, potrebbero teoricamente lasciare spazio a un confronto limitato e mirato. D’altro canto, scoraggiare non significa proibire.